1. Le imprese interessate attestano ogni due anni, tramite certificazione da depositare presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o presso il gruppo di imprese di cui al comma 4 dell'articolo 3, il permanere dei requisiti per l'utilizzo dei marchi di cui agli articoli 1 e 2. Le imprese sono comunque tenute a comunicare immediatamente al soggetto che ha rilasciato i marchi l'eventuale venir meno dei relativi requisiti ed a cessare contestualmente l'utilizzo del marchio.
2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite istituti e consorzi di certificazione da esse individuati, effettuano controlli a campione sulle imprese che utilizzano i marchi di cui agli articoli 1 e 2 ai fini della verifica della sussistenza dei relativi requisiti.
3. Il Ministero dello sviluppo economico può comunque acquisire notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo dei marchi di cui agli articoli 1 e 2, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero al gruppo di imprese facente parte di un distretto industriale, di